Sul mercato dell’elettricità arrivano gli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le piccole imprese. Dal 1° gennaio 2024 infatti i fornitori hanno la facoltà di applicare, in alcuni casi, un onere a carico del cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del contratto. A delineare il nuovo quadro è una delibera dell’Arera dello scorso 6 giugno, che specifica come eventuali penali possano essere applicate “esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso”. Possibili oneri di recesso anche sui contratti a tempo indeterminato se hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”, limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche. In merito al recesso e alla validità dell’onere, l’autorità ha anche fissato specifici obblighi per i fornitori: nel contratto va indicato “chiaramente”, nel suo importo massimo, l’eventuale onere, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto dal cliente”. Altre indicazioni devono trovarsi nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell’offerta.
Il venditore, stabilisce la delibera dell’Arera, deve “specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato”. Inoltre, per qualunque tipologia di contratto, la variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato. L’autorità specifica che “la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore, compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell’ambito del contratto”. Al venditore anche “l’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica”. “A partire dal 1° gennaio 2024 i fornitori di energia elettrica hanno la facoltà di applicare un onere a carico del cliente che esercita il recesso prima dello scadere del contratto, nel caso di offerte a prezzo prezzo fisso e se la durata del prezzo o del contratto è per un tempo determinato, solitamente 12 o 24 mesi. Una vergogna”.
Così l’Unione nazionale consumatori in una nota. “Abbiamo chiesto inutilmente e ripetutamente a governo e Parlamento di abrogare l’art. 7, comma 5, del Dl n. 210 dell’8 novembre 2021, che prevede che il fornitore di energia elettrica possa far pagare ai clienti una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso”, afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione nazionale consumatori. “Purtroppo il Parlamento, dimostrando di voler stare dalla parte delle compagnie energetiche che stanno facendo extraprofitti milionari e non da quella delle famiglie, in barba alla libera concorrenza, che prevede la perfetta mobilità del consumatore, non ha accolto la nostra richiesta” prosegue Vignola. “Un fatto ancor più grave se si considera che proprio ora sta per essere eliminato il mercato tutelato e che, quindi, le famiglie, non informate su quello che devono correttamente fare per evitare di pagare di più, non essendo mai partita la campagna informativa, dovrebbero almeno essere lasciate libere di cambiare fornitore in caso di fregature. Insomma, dopo il danno la beffa.” conclude Vignola