“Poiche’ le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente”. Lo spiega la Cassazione in una sentenza nella quale ricapitola una serie di paletti per gli utenti della strada, tenuti a tenere conto anche “di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non siano assolutamente imprevedibili”. La pronuncia, delle quarta sezione penale, si riferisce alla conferma della condanna (pena sospesa) per omicidio colposo di un camionista, che all’alba in pieno autunno, con la visibilità garantita dai fari, non era riuscito ad evitare – finendo per travolgerlo – un automobilista che gli aveva tagliato la strada. Secondo i giudici, andava moderata la velocità in modo da padroneggiare il veicolo anche in caso di “imprudenze altrui”. La suprema corte ricorda come in passato, sempre con lo stesso principio, sia stata confermata la condanna di un automobilista che “aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa, in ossequio all’obbligo di precedenza”. Sulla stessa base, la Cassazione aveva affermato che “anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l’automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell’attraversamento, in quanto il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa”. E che “l’obbligo di calcolare le altrui condotte inappropriate deve giungere sino a prevedere che il veicolo che procede in senso contrario possa improvvisamente abbagliare, e che quindi occorre procedere alla strettissima destra”, in modo da potersi fermare se necessario. Nel caso dell’autista del furgone, il collegio riafferma il principio che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilita’ degli eventi, oltre al quale non e’ consentito parlare di colpa”.