Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimita’ al decreto attuativo della riforma del processo penale proposta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. All’interno della cornice politica, approvata lo scorso anno da tutte le forze della maggioranza, il testo prevede interventi che attraversano l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, fino all’esecuzione penale. Si completa in questo modo una riforma considerata una “Milestone” del Pnrr, con l’obiettivo di ridurre, entro il 2026, del 25% la durata media del processo nei tre gradi di giudizio. Anche considerando che l’Italia e’ il primo Paese nell’area del Consiglio d’Europa per condanne per irragionevole durata dei processi: 1.202 condanne dal 1959 (data di avvio di attivita’ della Corte di Strasburgo) ad oggi; al secondo posto, la Turchia doppiata con 608, Francia (284), Germania (102) e Gran Bretagna (30) e Spagna (16). Il testo approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che attua la delega al governo “per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di 99 articoli e interviene sul codice penale e su quello di procedura. E’ complementare alla parte sull’improcedibilita’ dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima (che modificava la riforma Bonafede sulla prescrizione), che era invece immediatamente esecutiva.
TRANSIZIONE DIGITALE – Dal deposito degli atti alle notifiche alla partecipazione a distanza per alcune fasi del procedimento: nel provvedimento c’e’ una spinta importante sulla digitalizzazione e il processo telematico
INDAGINI PIU’ RAPIDE – Le modifiche hanno l’obiettivo di ridurre i tempi delle indagini. Viene introdotto un meccanismo di discovery degli atti, che scatta alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo.
SANZIONI – Vi sono incentivi alla definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi (estensione dell’area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), e una riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il cui limite e’ esteso fino a quattro anni. Nessun automatismo, l’applicazione e’ rimessa alla valutazione del giudice, caso per caso. Sono esclusi dall’applicazione della “particolare tenuita’ del fatto” la violenza sulle donne e i reati contro la Pa. Ci sono poi interventi volti a rendere effettive le pene pecuniarie, oggi riscosse per meno dell’1, e il non riscosso e’ di oltre due miliardi di euro. Se il condannato non paga, la pena pecuniaria si converte in misure limitative della liberta’, come la semiliberta’, o lavori di pubblica utilita’.
GIUSTIZIA RIPARTIVA – Si fornisce una cornice giuridica a istituto gia’ utilizzato. Viene cosi’ definito ogni programma che consente alla vittima e all’autore, in modo consensuale e volontario, di arrivare alla risoluzione delle questioni, con l’aiuto di un mediatore. L’obiettivo e’ agevolare la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentivare la remissione della querela e ridurre i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali.