Dalla prescrizione alla improcedibilita’, passando per le fasi del processo ai riti alternativi, le sanzioni sostitutive, l’esclusione di punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto e la messa alla prova. Sono 18 gli articoli contenuti nella bozza di emendamento del Governo alla riforma del processo penale. Ecco alcune delle novita’ principali.
PRESCRIZIONE – La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l’improcedibilita’ (e non la prescrizione). Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato e’ appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – non sarebbero posti limiti alla durata dei processi. La nuova disciplina sulla prescrizione si applica per reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, data di entrata in vigore della riforma Bonafede, e non ai reati commessi precedentemente.
TEMPI PIU’ LUNGHI SULLA CORRUZIONE – I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi gia’ stabiliti, la proroga e’ di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull’allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perche’ cio’ sarebbe subordinato alla particolare complessita’ del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.
CRITERI DI PRIORITA‘ – Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorita’ trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
APPELLABILITA‘ – Si conferma in via generale la possibilita’ – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilita’ dell’appello avviene invece per “aspecificita’ dei motivi”.
DURATA INDAGINI PRELIMINARI IN BASE A REATO – Il pubblico ministero puo’ chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravita’ del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di ‘discovery’ degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.
GLI INDAGATI E IL GIP – E’ previsto che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato e’ da attribuire ad una persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto.
MENO UDIENZE PRELIMINARI – L’udienza preliminare e’ limitata a reati di particolare gravita’ e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovra’ pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.
GIUDIZIO ABBREVIATO – La pena inflitta viene ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.
PATTEGGIAMENTO – Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero si puo’ estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.
CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO – Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
DIGITALIZZAZIONE– Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.
QUERELE – La procedibilita’ a querela e’ estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.
PENE SOSTITUTIVE – Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semiliberta’, lavoro di pubblica utilita’ e pena pecuniaria – attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza – saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale.
TENUITA’ DEL FATTO – Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilita’ a quei reati puniti con pena non superiore a due anni.