E’ “discriminatorio” il “sistema di selezione” dei rider, da parte di Foodinho del gruppo Glovo, che, attraverso un “punteggio di eccellenza”, offre migliori “se non maggiori” opportunità di lavoro, dando possibilità di scegliere in anticipo gli slot delle “successive” prestazioni, “a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi” con più consegne e “disponibili” in orari serali, nei fine settimana e nei festivi. Lo ha stabilito la Sezione lavoro del Tribunale di Palermo accogliendo un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, rappresentati dagli avvocati Giorgia Lo Monaco, Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis e Sergio Vacirca. I giudici del capoluogo siciliano, tra l’altro, già in passato hanno emesso importanti verdetti sui rapporti di lavoro dei ciclofattorini con rilievi di carattere nazionale per il settore del food delivery. In questo ultimo caso, il giudice Fabio Montalto ha dichiarato “il carattere discriminatorio” dei criteri del “contributo”, ossia il numero di consegne effettuate, e delle “ore ad alta domanda”, ossia il lavoro nei festivi e nelle ore serali, “utilizzati da Foodinho srl per il calcolo del cosiddetto ‘punteggio di eccellenza’” tra i rider impiegati.
Sulla base di questi criteri “di selezione” i corrieri “che effettuino più consegne e lavorino con costanza nell’orario di cena dei fine settimana”, spiega il giudice, hanno, infatti, “il vantaggio di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni”, prenotando gli “slot”. Si crea così, secondo il Tribunale, una “discriminazione indiretta dei lavoratori che per condizione personale, familiare, età o handicap sono svantaggiati rispetto ai ‘concorrenti'”. Glovo Italia, intanto, “convinta dell’assoluta legittimità del proprio operato”, ha spiegato “che impugnerà tale decisione”. Per il Tribunale, la legge prevede “che l’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo” deve essere “improntato al principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età” e “non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione” che “ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro”. Tra l’altro, chiarisce il giudice, “il criterio delle ‘ore ad alta domanda’ va dichiarato discriminatorio” anche “per ragioni di religione”, quantomeno “in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat” e che dunque non possono lavorare il sabato.
Inoltre, è stato dichiarato discriminatorio pure “il criterio della ‘mancata presentazione (cosiddetto no show)”, ossia quando il rider non si presenta in uno slot prenotato, perché risulta “incompatibile con la libertà dei lavoratori di scioperare secondo le modalità ritenute più adeguate”. Il Tribunale ha condannato, quindi, Foodinho “ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l’adozione, sentite le organizzazioni sindacali” di un “piano di rimozione degli effetti”. E ha disposto che la società versi 40mila euro alle sigle sindacali come “risarcimento del danno”. Lo stesso giudice ha stabilito, invece, che “il sistema di riconoscimento facciale” previsto per i rider “non ha carattere discriminatorio”.