Antonio Logli in carcere per aver ucciso e distrutto il cadavere di sua moglie Roberta Ragusa. La sentenza definitiva e’ arrivata dalla Cassazione, che ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Logli ritenuto colpevole della morte della donna, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) e mai piu’ ritrovata. Respingendo il ricorso dei legali di Logli, la Cassazione ha sancito dunque quanto gia’ previsto dalla corte d’Assise d’Appello di Firenze poco piu’ di un anno fa, il 14 maggio 2018. Stessa sentenza in primo grado, nel 2016, con rito abbreviato. Logli, che finora non si trovava in carcere, ma aveva l’obbligo di residenza nel comune di San Giuliano Terme e il divieto di allontanarsi dalla provincia di Pisa dalle 21 alle 6, ha atteso la sentenza assieme alla figlia Alessia ed alla compagna Sara Calzolaio in una camera d’albergo a Pisa, lontano dai riflettori. In queste ore, per lui, si aprono le porte del carcere.
“Sono disperato”, ha detto Logli in lacrime al telefono col suo avvocato. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la notte in cui scomparve la moglie, Logli fu scoperto al telefono proprio con Sara Calzolaio – con la quale all’epoca aveva una relazione extraconiugale – e ne nacque un litigio con Roberta, sfociato poi in un omicidio e nella distruzione del cadavere di lei. Al momento della scomparsa Roberta Ragusa aveva 44 anni. Insieme al marito gestiva una scuola-guida che si trovava adiacente all’abitazione. Ed e’ proprio di un loro vicino, Loris Gozi, la testimonianza che lo stesso Pg aveva ritenuto, nella sua requisitoria, il “cuore del processo”. Gozi aveva riferito di aver visto una persona, dalla sagoma simile a quella di Logli, litigare con una donna prima che entrambi salissero in macchina. “Non ci interessa sapere se Gozi dice la verita’ perche’ la sua attendibilita’ e’ stata verificata e la Corte ha acquisito la catena di legittimita’ dalle sue dichiarazioni. Il giudice del merito ritiene vera la deposizione di Gozi ed io condivido questa cosa”, aveva aggiunto il Pg, chiedendo di confermare la condanna, visto che qualsiasi ipotesi alternativa alla ricostruzione fatta dai giudici di merito “sarebbe inverosimile” In merito al reato di distruzione di cadavere, il Pg ha aggiunto che “si tratta di un movente forte e indiscutibile”. Per Birritteri, che li ha analizzati uno per uno, “tutti i motivi del ricorso sono infondati”.
La difesa di Logli, invece, aveva chiesto l’assoluzione perche’ “l’imputato non ha commesso il fatto”. I legali avevano anche chiesto in subordine che – se Logli avesse dovuto essere condannato – il reato venisse riqualificato in omicidio preterintenzionale. “Questa richiesta e’ in subordine al dato che il nostro assistito non ha commesso il fatto. Non abbiamo cambiato la linea difensiva. La nostra richiesta rimane quella dell’assoluzione”, aveva spiegato il legale, Roberto Cavani, prima delle sentenza. Ma al palazzo di Giustizia, sperando nella condanna, invece, c’erano diversi parenti di Roberta, scoppiati in lacrime dopo la sentenza: “Finalmente si smettera’ di dire che mia cugina era in giro a divertirsi – hanno detto – . Mia cugina e’ morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia e’ fatta”. E sulla decisone dei figli di sostenere il padre nella vicenda processuale – oltre ad Alessia anche il figlio Daniele – i parenti della donna scomparsa commentano: “giustamente credono a quello che vogliono credere e che devono credere”. Reazione opposta dalla compagna di Logli: “non e’ giusto, non e’ giusto”, ha urlato Sara Calzolaio dalla finestra della camera del b&b dove ha trascorso la giornata con l’uomo.
Queste sono le ultime immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale di Milano in possesso della Procura della Repubblica di Lecco diffuse dai Carabinieri che ritraggono Edoardo Galli mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno e mentre transita in uscita dai tornelli di sicurezza lo scorso 21 marzo.
Dopo questi istanti – spiega la nota della Procura- non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone ovvero nei pressi di esercizi commerciali.
Le donne ‘camici bianchi’ della Sanità italiana ancora oggi sono spesso davanti ad un bivio, quello di dover scegliere tra famiglia e carriera. Accade soprattutto al Sud e la ragione sta essenzialmente nella mancanza di servizi a sostegno delle donne lavoratrici. A partire dalla disponibilità di asili aziendali: se ne contano solo 12 nel Meridione contro i 208 del Nord. E’ la realtà che emerge da un’indagine elaborata dal Gruppo Donne del sindacato della dirigenza medica e sanitaria Anaao-Assomed, coordinato dalla dottoressa Marlene Giugliano. “Al Sud le donne che lavorano nel Servizio sanitario nazionale devono scegliere tra famiglia e carriera e per le famiglie dei camici bianchi non c’è quasi nessun aiuto. Una situazione inaccettabile alla quale occorre porre rimedio”, denuncia il segretario regionale dell’Anaao-Assomed Campania Bruno Zuccarelli.
Nelle strutture sanitarie italiane, afferma, “abbiamo 220 asili aziendali, di cui 208 sono al Nord (23 solo in Lombardia). In Campania gli asili nido su 16 aziende ospedaliere sono solo 2: Cardarelli e Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il Moscati di Avellino aveva un asilo nido che è stato chiuso con la pandemia e ad oggi il baby parking dell’Azienda Ospedaliera dei Colli è chiuso. Una condizione vergognosa e desolante”. Ma i dati raccolti dal sindacato dicono anche altro: se si guarda al personale del servizio sanitario nazionale, il 68% è costituito da donne, quasi 7 operatori su 10, con un forte sbilanciamento verso il Nord dove le donne sono il 76%, mentre al Sud solo il 50%. Un divario tra Nord e Sud, quello della sanità, che “si lega alle condizioni di difficoltà che le donne devono affrontare – aggiunge Giugliano – del resto in Campania il costo medio della retta mensile di un asilo è di 300 euro, con cifre che in alcuni casi arrivano anche a 600 euro.
E nella nostra regione c’è un posto in asili nido solo ogni 10 bambini”. Per questo le donne campane dell’Anaao chiedono di essere ascoltate dalle Istituzioni regionali, così come dalle Aziende ospedaliere e Sanitarie. Tre i punti chiave sui quali intervenire, sottolineano: “creazione di asili nido aziendali che rappresentano una forma di attenzione per le esigenze dei propri dipendenti e consentono una migliore conciliazione dei tempi casa-lavoro; sostituzione dei dirigenti in astensione obbligatoria per maternità o paternità e applicazione delle norme già esistenti, come flessibilità oraria; nomina, costituzione e funzionamento dei Comitati unici di garanzia”. Sono organismi che “prevedono compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo per contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni e favorendo l’affezione al lavoro, garantendo un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione”, spiega Giugliano. In regioni come la Campania, “questi organismi hanno solo un ruolo formale, cosa – conclude l’esponente sindacale – che non siamo più disposte ad accettare”.
È costituzionalmente illegittima la previsione dell’automatica rimozione dall’ordinamento giudiziario dei magistrati finiti in vicende penali culminate con la condanna, a loro carico, a una pena detentiva non sospesa. Lo ha deciso la Consulta – esaminando il caso di un giudice coinvolto in aspetti ‘secondari’ del cosiddetto ‘sistema Saguto’ – che ha accolto una questione sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione alle quali si è rivolto l’ex giudice Fabio Licata.
L’ex magistrato è stato condannato in via definitiva alla pena non sospesa pari a due anni e quattro mesi per falso materiale per aver apposto la firma falsa della presidente del collegio, Silvana Saguto, con il consenso di quest’ultima, ed è stato rimosso dalla magistratura. Per effetto della decisione della Consulta, il Csm “potrà ora determinare discrezionalmente la sanzione da applicare” a Licata, compresa ancora l’opzione della rimozione, “laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le funzioni medesime”. Saguto, anche lei radiata dalla magistratura, e ora reclusa a Rebibbia, è stata condannata in via definitiva a 7 anni e dieci mesi di reclusione per aver gestito in modo clientelare le nomine degli amministratori giudiziari dei beni confiscati alla mafia, ottenendo in cambio anche denaro.
La Corte costituzionale – con la sentenza n. 51 depositata – ha ricordato che, secondo la propria costante giurisprudenza, la condanna penale di un funzionario pubblico o di un professionista non può, da sola, determinare la sua automatica espulsione dal servizio o dall’albo professionale. Sanzioni disciplinari fisse, come la rimozione, sono anzi indiziate di illegittimità costituzionale; e in ogni caso deve essere salvaguardata la centralità della valutazione dell’organo disciplinare nell’irrogazione della sanzione che gli compete. La norma dichiarata incostituzionale, invece, ricollegava la sola sanzione della rimozione alla condanna per qualsiasi reato, purché la pena inflitta dal giudice penale superasse una certa soglia quantitativa, finendo così per spogliare il Csm di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare nel caso concreto.
Nel caso che ha dato luogo al giudizio, il giudice penale – rileva la Consulta – aveva irrogato una severa pena detentiva non sospesa, senza poter considerare gli effetti che tale pena avrebbe necessariamente prodotto nel successivo giudizio disciplinare. In conseguenza poi dell’automatismo creato dalla norma, neppure nel giudizio disciplinare era stato possibile vagliare “la proporzionalità di una tale sanzione rispetto al reato da questi commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni”. E ciò pur “a fronte dell’entità delle ripercussioni che l’espulsione definitiva dall’ordine giudiziario è suscettibile di produrre sui diritti fondamentali, e sull’esistenza stessa, della persona interessata”.