Non ci sono nuove prove nelle richieste di revisione della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia a cui per l’eccidio dell’11 dicembre del 2006, in cui furono uccise a sprangate e coltellate quattro persone, fu inflitto il carcere a vita. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d’appello di Brescia, dopo le udienza in cui l’istanza era stata discussa l’estate scorsa al termine delle quali era sta dichiarata inammissibile.
Non esiste la pista alternativa, prospettata dalla difesa, della faida per lo spaccio di droga: “L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti è stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro”, scrive la Corte in 88 pagine. Nemmeno vi è stato un complotto. come adombrato dagli imputati, che avrebbe portato alla falsità di prove, o meglio della loro formazione. Oltre a ripercorrere come queste prove si sono formate, i giudici sottolineano che i precedenti gradi di giudizio hanno escluso, per esempio a proposito delle confessioni di Olindo e Rosa “qualsiasi illegittimità nell’operato dei pubblici ministeri che raccolsero le confessioni, registrandole”.
Vi è poi una questione che, per i giudici, spazza ogni dubbio: la testimonianza di Mario Frigerio, sopravvissuto miracolosamente alla strage (morì alcuni anni dopo) che la difesa riteneva viziata anche dall’inalazione del fumo che si sprigionò dopo che gli assassini appiccarono l’incendio all’appartamento in cui vivevano Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, due anni, entrambi uccisi, e in cui morirono anche la madre della donna, Paola Galli, e una vicina di casa, Valeria Cherubini, moglie di Frigerio. Secondo i legali, il nome di Olindo sarebbe stato suggerito a Frigerio quando fu sentito in ospedale dal luogotenente dei carabinieri di Erba Luciano Gallorini. Per la Corte, però, “il dato dirimente con cui la difesa non si confronta è che la prova che ha concorso a formare il giudicato di condanna non è costituita dalla deposizione o dall’annotazione di Gallorini ma dalla testimonianza resa in dibattimento da Frigerio” .
La richiesta presentata dal sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser è “prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova” inammissibile “per difetto di legittimazione del proponente” che era “privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale”. Lo stesso ufficio, trasmettendo la richiesta a Brescia, aveva chiesto l’inammissibilità. Dai giudici, infine, un’altra bocciatura di metodo: “Poiché una parte delle prove presentate sono rappresentate da interviste, la natura di documenti di tali interviste non vale a conferire loro il rango di prova ammissibile in sede processuale. Diversamente dal testimone escusso in giudizio, il soggetto intervistato non ha l’obbligo di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Al contrario è sicuramente condizionale dalla pubblicità che il mezzo garantisce e tende generalmente a compiacere l’intervistatore”. E non vi è nessuna tutela di fronte a domande “suggestive, insinuanti e insidiose”.